Lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, che recepisce le direttive europee sull’economia circolare. Questo recepimento ha modificato significativamente la parte IV del testo unico ambientale, contenente le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
È bene precisare fin da subito che molti degli articoli modificati saranno oggetto di ulteriori decreti attuativi o linee guida, che ne definiranno gli aspetti applicativi, per cui la comprensione delle procedure da attuare nell’ immediato risulta spesso non scontata.
Si specificano di seguito alcune delle novità introdotte, che ad oggi possono diventare di interesse per la gestione dei rifiuti da parte delle aziende.
- Viene completamente rivisto il concetto di rifiuto urbano, la cui definizione è riportata all’ articolo 183, e viene eliminata la definizione di “rifiuti assimilabili agli urbani”. Se fino ad ora i rifiuti speciali prodotti dalle aziende potevano essere assimilati ai rifiuti urbani, e conferiti al pubblico gestore senza obbligo di formulario, mediante l’individuazione di caratteristiche qualitative e quantitative definite in appositi Regolamenti Comunali, ora il Decreto in oggetto individua agli allegati L-quater e L-quinques alla Parte IV, un elenco di rifiuti e di attività produttive che li generano, che sono ritenute produttrici di rifiuti urbani e che possono gestire i propri rifiuti come tali. Se l’attività produttiva o i codici CER non sono presenti negli elenchi, la gestione da effettuare sarà quella tipica dei rifiuti speciali.
- Sono state modificate alcune diciture relative alla descrizione dei Codici Europei dei Rifiuti (CER). Si consiglia di verificare all’interno dell’allegato D alla parte IV del testo unico ambiente le diciture dei codici CER solitamente utilizzati, ai fini di procedere con le corrette scritture.
- È confermato l’obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico per i produttori, per i recuperatori/smaltitori e per i trasportatori di rifiuti. Fino alla data dell’entrata in vigore del decreto attuativo che definirà il modello del registro da utilizzare e le modalità operative, rimangono valide le modalità di registrazione e i modelli fino ad ora utilizzati per il formulario di identificazione dei rifiuti e per il registro di carico e scarico.
- È ancora possibile affidare alle associazioni di categoria o a loro società di servizi, la tenuta del registro di carico e scarico, sempre che l’azienda non ecceda la produzione annua di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e di 4 tonnellate di rifiuti pericolosi.
- La quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) può essere restituita mediante posta elettronica certificata PEC: è possibile solo se il trasportatore assicura anche la conservazione del documento originale, oppure provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore.
- Vengono inoltre semplificate le procedure per la gestione documentale dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’impresa, in alternativa al formulario (FIR), potrà essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT). Tuttavia, al fine di non incorrere in attività di gestione illecita, si consiglia di attendere l’emanazione di chiarimenti applicativi da parte degli enti preposti.
Si ricorda inoltre che il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, aveva modificato i limiti quantitativi e temporali per il deposito temporaneo dei rifiuti in azienda, consentendolo fino ad un quantitativo massimo di 60 m3 (anziché 30 m3), di cui 20 m3 (anziché 10 m3) di rifiuti pericolosi, e per un limite temporale massimo di 18 mesi (anziché 12). L’art 228 bis della L. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha abrogato questa disposizione. I limiti del deposito temporaneo si confermano quindi quelli tradizionali: un massimo di 30 m3 di cui 10 m3 di rifiuti pericolosi, per un periodo massimo di 12 mesi.
Testo D.Lgs. n.116 del 2020
Elenco codici CER aggiornato D.Lgs n.116 del 2020