Modifiche al D.Lgs. 81/08 | S.I.S. Consulting s.n.c.

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Come cambia il D.Lgs. 81.08: novità in tema di formazione e il nuovo ruolo del preposto

26 dicembre 2021

La L. 17 dicembre 2021, ha convertito il DL 146/2021 prevedendo importanti modifiche al Capo III del D.Lgs. 81/08.
Il Capo III contiene le regole generali per l’organizzazione del sistema sicurezza in azienda ed è soprattutto nel campo della formazione, informazione e addestramento e nel ruolo dei preposti che le modifiche apportate dal DL 146/2021 vanno ad incidere maggiormente.
 
1.     Formazione, informazione e addestramento
 
Già da tempo gli addetti ai lavori auspicavano una revisione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione. Il Decreto-legge appena approvato dà quindi mandato alla Conferenza Stato-regioni affinchè entro il 30 giugno 2022 adotti “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.
Le novità vanno a riscrivere parzialmente l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) prevedendo:
·       L’obbligo di formazione e aggiornamento periodico per i datori di lavoro (si tratterà di capire come questo nuovo adempimento andrà ad intersecarsi con la già prevista formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP);
·       La formazione esclusivamente in presenza per i preposti, con l’aggiornamento che passa da quinquennale a biennale;
·       La registrazione degli interventi di addestramento per l’uso in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale in un apposito registro anche informatizzato.
 
2.     Ruolo dei preposti
 
Già il D.Lgs. 81/08 aveva dato risalto al ruolo di preposto sottolineandone l’importanza e la centralità nella gestione della sicurezza in azienda e nella funzione di vigilanza nei confronti dei lavoratori.
Le modifiche introdotte dal DL 146/2021 si inseriscono in questa cornice e vanno a tracciare in maniera più precisa i contorni del ruolo di preposto andando modificare in maniera sostanziale l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del preposto).
Il comma 1, lett. a) così riscritto prevede che il preposto debba, “in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Viene inoltre inserita la lettera f-bis) che recita “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
 
La norma interviene anche nella fase di individuzione dei preposti rimarcandone il ruolo fondamentale nell'attività organizzativa e di vigilanza sia in azienda sia nello svolgimento di lavori in appalto. Le modifiche vanno toccare in primis l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) che ora, al punto b-bis), prevede espressamente la necessità di individuare li preposti, obbligo ripreso poi dalla nuova formulazione  dell’art. 26 che richiede ora ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge questo ruolo nelle lavorazioni in appalto.