Sospensione dell'attività imprenditoriale | S.I.S. Consulting

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Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

03 gennaio 2022

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito integralmente l’art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 81/2008) modificando in maniera sostanziale la disciplina relativa alla sospensione dell’attività imprenditoriale.
 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021  ha poi fornito le indicazioni operative per l’applicazione del provvedimento.
 
Per quanto riguarda gli aspetti generali, si sottolinea che
-       L’applicazione del provvedimento da parte dell’autorità non è più discrezionale, ma diventa automatica al verificarsi dei presupposti;
-       Gli ispettori hanno facoltà di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
 
Le violazioni che fanno scattare l’applicazione del provvedimento sono:
-       Presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10%
-       Mancata elaborazione del DVR
-       Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi
-       mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
-       Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori
-       Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)
-       Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza
-       Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
-       Mancanza di protezioni verso il vuoto
-       Mancata applicazione delle armature di sostegno
-       Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
-       Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
-       Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
-       Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

INL - Circolare n. 3 del 2021